Conto Energia
PAGAMENTO DEGLI INCENTIVIImpianto fotovoltaico con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto. Il pagamento dell’incentivo viene effettuato a cadenza bimestrale: il GSE eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica generata dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta,eventualmente maggiorata del premio. La misura dell’energia elettrica prodotta viene trasmessa a cadenza mensile al GSE dai gestori di rete locali, con i quali i soggetti responsabili hanno stipulato il contratto di scambio sul posto.Nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, salvo le verifiche di competenza, corrispettivi bimestrali a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta mentre i relativi conguagli sono emessi non appena i gestori di rete comunicano le misure dell’energia realmente prodotta. Il pagamento avviene accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal soggetto responsabile, con valuta l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure (“Data di Pagamento”). Ad esempio, il calcolo del corrispettivo relativo al bimestre gennaio-febbraio avverrà nel mese di marzo e la “Data di Pagamento” sarà il 30 aprile. Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta riconosciuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.Il pagamento non viene effettuato nel caso in cui l’ammontare bimestrale cumulato non superi i 250 Euro. Impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 20 kW .Il pagamento dell’incentivo viene effettuato a cadenza mensile: il GSE eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta.La misura dell’energia elettrica prodotta viene trasmessa a cadenza mensile al GSE dai soggetti responsabili o dai gestori di rete locali, nel caso in cui i soggetti responsabili si siano rivolti ad essi per il servizio di trasmissione delle misure. Nella seconda ipotesi, nel caso in cui i gestori di rete tardino nel comunicare le misure, il GSE provvede ad erogare, salvo le verifiche di competenza, corrispettivi mensili a titolo di acconto, calcolati in base alla producibilità presunta, mentre i relativi conguagli sono emessi non appena i gestori di rete comunicano le misure mensili dell’energia realmente prodotta. Il pagamento avviene accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal soggetto responsabile, con valuta riconosciuta l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure (“Data di Pagamento”). Ad esempio, l’incentivo relativo alla produzione di gennaio verrà calco-lato in febbraio e la “Data di Pagamento” sarà il 31 marzo.I n ogni caso il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, su base annua e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza. Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta riconosciuta il giorno lavorativo immediatamente successivo. Il pagamento non viene effettuato nel caso in cui l’ammontare mensile cumulato non superi i 500 Euro.
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